Sono state recentemente modificate le disposizioni in termini di dati che devono obbligatori essere comunicati nella corrispondenza ufficiale delle società.
In particolare, in base alla legge n. 88 del 2009, c.d. “Comunitaria 2008”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14/07/2009, sono state introdotte modifiche in base agli obblighi comunitari, gli artt. 2250 e 2630 del Codice Civile.
Peranto le società, sia di persone che di capitali, dovranno indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture, lettere, ordinativi, etc) le seguenti informazioni:
- sede della società
- ufficio del Registro Imprese dove è iscritta e il relativo numero di iscrizione, che coincide con il codice fiscale della società
- capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (società di capitali)
- stato di liquidazione in seguito allo scioglimento
- stato di unipersonalità (spa ed srl)
La legge in commento ha inoltre disposto, per le società di capitali, la facoltà di pubblicazione degli atti per cui è prevista l’iscrizione o il deposito in apposita sezione del Registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale della Comunità europee. Tale pubblicazione dovrà essere corredata da traduzione giurata di un esperto.
Inoltre, per quel che concerne i siti web, il nuovo comma 7 dispone che: “le società di cui al quinto comma [società di capitali] che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” debbano fornire, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni indicate nei commi precedenti.
Quali sanzioni per chi non rispetta gli obblighi di legge sui dati societari?
Pesanti le sanzioni previste in caso di mancato adempimento agli obblighi pubblicitari. Tutte le società che omettono o ritardano gli adempimenti pubblicitari previsti incorrono nella sanzione stabilita da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.065 euro, secondo la previsione dell’articolo 2630 del codice civile‚ da porsi a carico di ciascun componente l’organo amministrativo.
Testo della legge “Comunitaria 2008”
Citiamo per intero la parte della legge citata che riguarda questo punto:
* Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese [2188] devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta [2199, 2200] e il numero d’iscrizione.
* Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio. * Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione [2484 ss.].
* Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio. * Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto (1).
* In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana (1).
* Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma (1).
* (1) Comma aggiunto ex art. 42, c. 1, l. 7-7-2009, n. 88 (legge comunitaria 2008).